Certificati sportivi, rigettati quelli difformi dalla normativa

Professione
12-10-2016 13:09
Ecco tutte le norme Sta per scoppiare un'altra grana nel mondo dei certificati sportivi. Il problema è nato a Cinisello Balsamo ma, visto appunto il precedente, la novitĂ  potrebbe estendersi anche al resto del Paese. Il nodo sta nei controlli che diverse associazioni sportive stanno eseguendo sui certificati che le famiglie consegnano per iscrivere i loro figli alle attivitĂ  non agonistiche. I documenti, diverse migliaia, sono rilasciati sì dagli studi medici ma in molti casi sono difformi rispetto alla normativa vigente che prevede regole rigide e inderogabili. Ovvero, che i certificati siano firmati dal medico di base (o pediatra di base), dai medici specialisti in medicina dello Sport e dai medici della Federazione medico-sportiva del Coni. Per cui ogni altro certificato medico redatto da uno specialista che non appartenga a queste tre categorie è difforme dalla norma e potrebbe quindi risultare non valido. Inoltre per il rilascio del certificato ogni professionista deve allegare un elettrocardiogramma refertato. In mancanza di queste caratteristiche, in caso di incidente durante l’attivitĂ  sportiva, sia il medico sia i dirigenti delle associazioni sportive potrebbero incorrere in rivendicazioni di tipo civile e penale. E così molti iscritti alle attivitĂ  sportive nei prossimi giorni potrebbero ricevere dalle associazioni la richiesta di sostituire il documento. Giova quindi ricordare quali sono le regole e l'attuale normativa: La certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito significative modifiche soprattutto in conseguenza dell'emissione del Decreto Legge n. 158del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonchĂ© del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. In ragione di ciò ad oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente: 1) certificato medico agonistico ⇒ disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982; 2) certificato medico non agonistico ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dall'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98); dall'art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125); dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attivitĂ  sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015; 3) certificato medico per l'esercizio di attivitĂ  ludico - motoria ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall'art. 42 bis delDecreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98); 4) certificato medico per l'esercizio di attivitĂ  di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; 5) certificato medico agonistico per disabili ⇒ disciplinato dal decreto del Ministro della SanitĂ  del 4 marzo 1993. ***** 1) IL CERTIFICATO AGONISTICO La disciplina della certificazione medica per l'esercizio di attivitĂ  sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attivitĂ  sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un’attivitĂ  sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Sono inoltre obbligati a richiedere tale certificato gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della GioventĂą. Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport. La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicitĂ  della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l'arco). Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneitĂ , il quale deve essere conservato presso la societĂ  sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attivitĂ  sportive agonistiche. In caso di inidoneitĂ  il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all'atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonchĂ© alla societĂ  sportiva di appartenenza dell'atleta, però a quest'ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L'atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello. Le visite di idoneitĂ  alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili. In ultimo occorre precisare che i soggetti che praticano sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre alla visita di idoneitĂ  per l'esercizio di attivitĂ  sportiva agonistica, anche ad ulteriori accertamenti indicati dalla suddetta legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute. 2) IL CERTIFICATO NON AGONISTICO La certificazione medica per la pratica dell'attivitĂ  sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della SanitĂ  del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell'8 agosto 2014, nonchĂ© dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015). Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attivitĂ  sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l'obbligo di sottoporsi a visita medica): a) gli alunni che svolgono attivitĂ  fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivitĂ  parascolastiche; b) coloro che svolgono attivitĂ  organizzate dal CONI, da societĂ  sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attivitĂ  sportiva non agonistica di cui al precedente punto b), ha chiarito che: 1) per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate; 2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attivitĂ  non agonistiche che si svolgono in Italia). Il CONI a provveduto ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinchĂ© distinguano, nell'ambito di tali attivitĂ : Innanzitutto vengono divisi i tesserati in tre categorie: a)Tesserati che svolgono attivitĂ  sportive regolamentate. In questo caso il certificato medico di idoneitĂ  non agonistico è obbligatorio e rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attivitĂ  organizzate dal Coni, da societĂ  o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali ad eccezioni di alcuni casi previsti dal punto b. b) Tesserati che svolgono attivitĂ  sportive che non comportano impegno fisico. I tesserati delle seguenti categorie non sono obbligati alla certificazione sanitaria, anche se è raccomandato un controllo medico. Ma ecco l’elenco delle discipline: - Sport di Tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo) - Biliardo sportivo - Bocce (ad eccezione della specialitĂ  volo di tiro veloce - Bowling - Bridge - Dama - Giochi e sport tradizionali (discipline regolamentare dalla Figest) - Golf - Pesca sportiva di superficie (ad eccezione della pesca d’altura) - Scacchi - Curling Inoltre sono compresi nella categoria esonerata dall’obbligo del certificato medico anche le attivitĂ  facenti capo a federazioni sportive nazionali il cui impegno fisico è minimo (aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attivitĂ  sportiva cinotecnica). c) Tesserati che nono svolgono alcuna attivitĂ  sportiva (non praticanti). Anche questa categoria non è sottoposta all’obbligo di certificato medico. In questo caso all’atto del tesseramento dovrĂ  essere indicato che il soggetto è dichiarato “non praticante”. L'art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell'art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l'attivitĂ  sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti; dal medico specialista in medicina dello sport; dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale. Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell'8 agosto 2014, le quali prevedono: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicitĂ  annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di etĂ  e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicitĂ  annuale per coloro che, a prescindere dall'etĂ , hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il modello del certificato è predefinito ed ha validitĂ  annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. 3) IL CERTIFICATO PER ATTIVITA' LUDICO MOTORIA Per l'esercizio di attivitĂ  ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l'esercizio di tale attivitĂ  è facoltativa, anche se è spesso richiesta da societĂ  o associazioni sportive a fini assicurativi. Al fine di comprendere cosa si intende per attivitĂ  ludico motoria occorre fare riferimento alla definizione prevista dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, secondo cui essa è rappresentata dall'attivitĂ  praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attivitĂ  che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici. 4) IL CERTIFICATO PER ATTIVITA' SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE La certificazione per l’attivitĂ  sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attivitĂ  cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.