Modifiche per i certificati di invalidita' civile
Professione
22-03-2016 00:00
Certificato medico integrativo
Ă stato introdotto un nuovo certificato, denominato âintegrativoâ, che sostituisce lâattuale versione del modello D (âcertificato di intrasportabilitĂ â).
Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
per richiedere la visita domiciliare;
per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dellâindennitĂ di accompagnamento.
Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui lâistante abbia giĂ presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo.
Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dellâindennitĂ di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.
La richiesta di visita domiciliare può essere formulata, come di consueto, anche nel certificato introduttivo.
2. Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine allâindennitĂ di accompagnamento
Il medico certificatore ha lâobbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SĂ] o quella [NO] relative alle dizioni ÂŤPersona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatoreÂť oppure ÂŤPersona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vitaÂť.
Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia âinvaliditĂ civileâ. Se il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, di disabilitĂ , di cecitĂ o di sorditĂ può essere barrata la voce âNon mi esprimoâ.
Si ribadisce che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarĂ poi possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dellâindennitĂ di accompagnamento, a meno che, successivamente alla presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le dizioni precedentemente non riportate.
3. Indicazione della tipologia âsordocecitĂ â Legge 24 giugno 2010, n. 107.
Nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilitĂ di segnalare la condizione di âsordocecitĂ â ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107.