FIMMG Commissioni Fisco: IVA e certificazioni

Professione
26-10-2017 23:03
Assoggettabilità ad IVA delle certificazioni per l’ammissione in case di cura/riposo e delle certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l’INAIL, il MMG rilascia a pagamento Sono pervenute alla scrivente Commissione Fisco alcune richieste di chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA per le prestazioni professionali, a pagamento, rese dai Medici di Medicina Generale. Nello specifico, è stato richiesto l’assoggettamento ad IVA: dei certificati per l’ammissione in case di cura/riposo e delle certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l’INAIL, il MMG rilascia a pagamento. Ciò premesso, la Commissione Fisco rende noto che la Corte di Giustizia ha precisato che ad essere esentate dall’IVA sono esclusivamente le prestazioni mediche dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute – cfr. cause 307/01 e 212/01. Rientrano, altresì, nell’ambito di esenzione IVA le prestazioni effettuate ai fini profilattici essendo dirette alla riduzione del costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli. In sostanza, secondo il convincimento dell’organo di giustizia comunitario, possono fruire dell’esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute: TIPO DI PRESTAZIONE MEDICA Controlli medici regolari, istituita da taluni datori di lavoro o da talune compagni assicurative, compresi i prelievi del sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie ESENTE IVA Il rilascio di certificati di idoneita’ fisica ad esempio a viaggiare ESENTE IVA Il rilascio di certificati di idoneita’ fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attivita’ o esige che siano effettuate in condizioni particolari ESENTE IVA Gli esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni coroporali effettuati per permettere: - Al datore di lavoro di adottare decisioni relative all’assuzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare; oppure - Ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato SOGGETTO AD IVA Le prestazioni mediche dirette a stabilire con analisi biologiche le affinita’ genetiche di individui SOGGETTO AD IVA Nel solco tracciato dalla Suprema Corte di Giustizia, l’Agenzia delle Entrate – Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E - proprio con riferimento alle certificazioni rilasciate dai medici di famiglia, ha chiarito che le prestazioni “senza corrispettivo”, che il MMG è obbligato a rendere per legge, sono esentate da IVA per carenza del presupposto impositivo. Per le prestazioni rese dietro pagamento di un corrispettivo, invece, occorrerà valutare la prestazione resa con particolare riferimento alla circostanza: che siano funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intese anche come prevenzione; che si tratti di prestazioni di tipo peritale, cioè volte a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo ovvero al diritto ad un beneficio amministrativo o economico. Alla luce delle suesposte considerazioni, è possibile rappresentare quanto segue: TIPO DI PRESTAZIONE MEDICA Certificati per esonero dalla educazione fisica ESENTE IVA Certificazione di idoneita’ per attivita’ sportiva ESENTE IVA Certificazione per invio di minori in colonie o in comunita’ ESENTE IVA Certificazione di avvenuta vaccinazione ESENTE IVA Certificazione per assegno di invalidita’ o pensione di invalidita’ ordinaria SOGGETTO IVA Certificazione di idoneita’ a svolgere generica attivita’ lavorativa SOGGETTO AD IVA Certificazioni peritali per infortunio redatte su modello specifico SOGGETTO AD IVA Certificazioni per riconoscimento di invalidita’ civile SOGGETTO IVA Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, per usufruire dell’esenzione da IVA è necessario che sulla certificazione rilasciata dal medico sia riportata la finalità principale “di tutela della salute”. In difetto di tale dichiarazione, le certificazioni dovranno essere assoggettate ad IVA atteso che le esenzioni di cui all’art. 10 , n. 18) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rappresentando una deroga al principio generale dell’assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretate restrittivamente. Ciò premesso, ed avuto riguardo ai quesiti presentati, si precisa che: le certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l’INAIL, il MMG rilascia a pagamento, sono esentate dall’IVA trattandosi di prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione; le certificazioni per l’ammissione in case di riposo, invece, non essendo riconducibili in alcuna delle fattispecie sopra elencate, fruiscono dell’esenzione a condizione che sulla medesima certificazione sia riportata la dicitura “di tutela della salute”. Commissione Fisco FIMMG