Toscana: proroga esenzioni 048 E90 E91 E92
Professione
16-05-2016 11:35
Esenzione 048
Prorogata fino al 30.06.2016 la validità degli attestatidi esenzione per patologia cod.048 oltre il 10°anno dalla diagnosi.
Esenzioni E90-E91-E92
La Regione Toscana, in merito alle misure straordinarie di esenzione dalla quota di compartecipazione sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica,ha disposto la proroga fino al 31/12/2016 delle condizioni di esenzione previste con DGRT 1213/2013,confermando tali esenzioni per i cittadini residenti in Toscana.Le suddette disposizioni,prevedono per il riconoscimento delle esenzioni codici E90-E91-E92,i seguenti requisiti:
*Disoccupati e familiari a carico che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo,in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza,con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod.E90);
*Lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo -e familiari a carico -appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod.E91);
*Lavoratori in mobilità -e familiari a carico -iscritti nelle liste di mobilità,in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza,appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod.E92).
Si precisa inoltre che:
*Per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L.537/93 art.8,comma 16,ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;
*Per i familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti,vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;
*Al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione,i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti a certificare,ai sensi del DPR n.445/2000,la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
*Si considera disoccupato,ai fini dell'esenzione E90,anche chi conserva l'iscrizione al centro per l'impiego svolgendo un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo fino ad un massimo di 8.000 euro (per lavoro subordinato e parasubordinato)o di 4.800 euro (per lavoro autonomo).
E'responsabilità degli assistiti comunicare eventuali variazioni.