Circolare per registrazione vaccino covid in stati terzi

Professione
13-08-2021 09:31
In merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); - dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); - data/e di somministrazione del vaccino; - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: - italiano; - inglese; - francese; - spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano. Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono: - Comirnaty (Pfizer-BioNtech); - Spikevax (Moderna); - Vaxzevria (AstraZeneca); - Janssen (Johnson & Johnson). Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); - informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.